Convivenza di fatto
Convivenza di fatto
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Tutte le persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti. La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.
Descrizione
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nello stesso Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.
Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona ed è possibile anche tra persone dello stesso sesso.
Se si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.
Se si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.
Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza la legge rimette la stipulazione di questi ultimi all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firma dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone unite civilmente).
L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, si conclude la sola convivenza, ma non si risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato, per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.
L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, si conclude la sola convivenza, ma non si risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato, per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.
Come fare
Ci si rivolge all’ufficio Anagrafe del Comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:
• Se già si convive si compilerà l’allegata istanza di costituzione della convivenza di fatto;
• Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.
• Se già si convive si compilerà l’allegata istanza di costituzione della convivenza di fatto;
• Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.
Cosa serve
Per istituire la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la costituzione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia del documento di identità delle parti.
Per “concludere”, invece, la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.
Cosa si ottiene
In base alla nuova Legge 5 giugno 2016 n. 76/2016 sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziar (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Tempi e scadenze
Entro 48 ore dalla richiesta, la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2024 16:08:12
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