É il matrimonio contratto in Comune davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello Stato Civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla data delle eseguite pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
3) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del Nulla Osta a contrarre matrimonio in altro Comune.
4) I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se il cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dall'Ufficiale di Stato Civile o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
5) Codice Civile art. 116
6) Legge n. 1195 del 13.10.1965
7) Legge n. 950 del 19.11.1984
8) Legge n. 218 del 30.5.1995
9) D.P.R. 3.11.2000 n. 396