Sono gli interventi relativi a:
- manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture di edifici (esempio la tinteggiatura delle pareti)
- installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- Interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e delle superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare una nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modifica le preesistenti linee architettoniche;
- opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche che non prevedono la realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, fuori dai centri abitati, esclusa la ricerca di idrocarburi
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444
- aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici