A chi è rivolto

Cittadini e imprese

Descrizione

La TARI è un tributo istituito con la Legge di Stabilità 2014 e finalizzato al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
I soggetti passivi del tributo sono i possessori e i detentori dell’immobile.
L’importo dovuto si determina applicando alla base imponibile le tariffe deliberate dal Comune, tenendo conto delle eventuali agevolazioni/riduzioni previste dal Regolamento comunale TARI.
La base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e TARSU).
La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, corrono gli obblighi degli adempimenti della deliberazione n. 386/2023 di ARERA, e sono stati introdotte alcune voci (UR1 e UR2), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l’armonizzazione degli obiettivi dell’economia circolare e la protezione ambientale. La stessa delibera ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per Ur1, pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per Ur2, pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 Arera ha fissato, con la delibera 133/2025 la nuova componente perequativa Ur3, pari a 6,00 euro/utenza necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti. Il bonus è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a Euro 9.530,00, elevato a euro 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva.
L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAte

Come fare

E' necessario, ai fini della sua applicazione, che i contribuenti presentino al Comune apposita dichiarazione.
Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modulo di versamento (modello F24) precompilato, il quale, senza aggravio di ulteriori spese, dovrà essere utilizzato per il pagamento presso qualsiasi Ufficio bancario o postale o tramite home banking.

Cosa serve

Compilazione dichiarazione TARI

Cosa si ottiene

La tassa dovuta per i locali destinati ad abitazione si calcola moltiplicando la quota fissa della tariffa, individuata in base al numero degli occupanti, per la superficie (metri quadrati) dell’immobile; a tale importo va sommata la quota variabile della tariffa, sempre riferita al numero degli occupanti.
Alle pertinenze delle utenze domestiche, quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili non si applica la parte variabile della tariffa. La tassa dovuta va quindi calcolata moltiplicando la quota fissa della tariffa, individuata in base al numero degli occupanti, per la superficie (metri quadrati) dell’immobile.

Per le utenze non domestiche la tassa si calcola moltiplicando la quota fissa della tariffa, individuata in base alla categoria di attività, per la superficie (metri quadrati) dell’immobile; a tale importo va sommata la quota variabile della tariffa, sempre riferita alla categoria di attività, anch’essa moltiplicata per la superficie (metri quadrati) dell’immobile.

Agli importi così ottenuti si aggiunge il tributo TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali), pari al 5%.

Tempi e scadenze

Per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), le scadenze di versamento TARI, debitamente riportate negli avvisi, sono le seguenti:
1° rata  31.07.2025
2° rata  30.09.2025
3° rata  02.12.2025
con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 30.09.2025

Costi

Vedi tariffe allegate alla deliberazione di C.C.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Finanziario - Tributi - Personale

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

03b Condizioni di servizio.pdf [.pdf 742,26 Kb - 13/06/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 26/06/2025 17:42:01

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